Il termine di 48 ore (a partire dall’introduzione degli occupanti abusivi nell’alloggio), previsto dalla prassi in materia di polizia giudiziaria, permette ai funzionari di polizia di agire in “flagranza di reato”. Può trattarsi del reato di “violazione di domicilio” previsto all’articolo 226-4 del Codice penale, che riguarda solo il “domicilio” in senso stretto, ovvero la residenza principale (nel qual caso il termine di 48 ore non scade mai perché il reato di violazione di domicilio sanziona non solo l’introduzione nell’immobile ma anche la “permanenza” al suo interno) oppure del reato di vandalismo e degrado dei beni privati, se si tratta di una residenza secondaria in senso ampio, reato istantaneo (di modo che il termine di 48 ore scade realmente dopo avere commesso l’infrazione e non dalla sua constatazione). Per saperne di più sui beni occupati abusivamente.
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