La legge ELAN del 24 novembre 2018 distingue il regime di applicazione della tregua invernale a seconda che l’immobile occupato abusivamente sia la residenza principale della vittima oppure una delle sue residenze secondarie in senso largo.
Pertanto quando gli immobili occupati abusivamente costituiscono la residenza principale del proprietario o del locatario vittima, gli occupanti abusivi non beneficiano più del periodo invernale. In caso contrario ne beneficiano per prassi ma il giudice può “sopprimere o ridurre” questo termine.